Nel mese di settembre 2020, la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 1245⁄2020 che modifica i quattro allegati del Regolamento 10/2011 per quanto concerne i requisiti di conformità per i materiali plastici destinati al contatto con gli alimenti.
In questa intervista Luca Foltran, Subject Matter Expert — Food Contact Materials di UL, risponde ad alcune importanti domande su questo tema.
Per conoscere tutte le novità legate al nuovo Regolamento per gli articoli MOCA, guarda la registrazione del webinar “Materiali a contatto con alimenti: approfondimenti sul Regolamento (UE) 1245⁄2020” presentato nel mese di febbraio 2021 oppure contattaci per ricevere maggiori informazioni su come UL può supportare il tuo business.
Domanda: Il nuovo Regolamento (UE) 1245⁄2020 a cosa si applica nel concreto? Sono interessati anche i rivestimenti polimerici (per esempio pentole con rivestimento antiaderente)?
Luca: Come precisato nel corso del nostro webinar, il nuovo Regolamento si applica agli oggetti completamente realizzati in plastica, anche stampati. In questo caso il Regolamento si applica in toto, nella sua interezza. Per strati plastici o polimerici applicati su materiali diversi (e quindi come nel caso di un antiaderente), si applica solo la sezione formulativa del Regolamento. Non si applicano le prove di migrazione né globale né specifica. In questo caso il rimando è ad eventuali leggi nazionali e ricordo che in Italia ne abbiamo una, ovvero il Decreto Ministeriale 21.3.1973 con i suoi emendamenti. In altre parole, per il mercato italiano un polimero applicato anche su strato metallico va testato per migrazione globale ed eventuale specifica secondo le disposizioni enunciate in questo decreto.
Domanda: I metalli come piombo, cromo, cadmio non sono approvati per essere impiegati nei MOCA. Coma mai allora ne viene limitata la migrazione?
Luca: Effettivamente questi metalli non possono essere intenzionalmente usati nei materiali a contatto con alimenti. Possono tuttavia essere presenti come impurezze nei MOCA, e nelle plastiche appunto, ed è per questo motivo, anche in ragione del fatto che sono particolarmente pericolosi per la salute umana, che il Reg. 1245⁄2020 ne introduce una valutazione della migrazione da eseguirsi tra l’altro in tutti i simulanti alimentari rappresentativi dell’uso reale dell’articolo.
Domanda: Non ho ancora visto nessuna dichiarazione di conformità per materie prime (ovvero resine plastiche) che riporti la quantità (oltre all’identità) delle sostanze limitate come prevede il Regolamento 1245⁄2020. E’ necessario pretendere questo dato dai fornitori?
Luca: Diciamo che il Regolamento è piuttosto recente e i cambiamenti sono importanti, in particolar modo questo che riguarda la Dichiarazione di Conformità nel dettaglio relativo alla quantità di eventuali sostanze limitate. La legge è molto chiara e prevede l’obbligo di inserire questo dato che, dal mio punto di vista, è piuttosto sensibile per un produttore di materie prime.
Mi aspetto che questo dato non sia esplicitato direttamente nella Dichiarazione di Conformità quanto in un documento aggiuntivo che sarà possibile ottenere tramite NDA (Non Disclosure Agreement). Il dato va certamente richiesto ma è necessario dare del tempo ai fornitori affinchè possano adeguarsi e predisporre i propri documenti per ottemperare al nuovo Regolamento.
E’ un dato che permetterà probabilmente di ridurre il numero dei test da eseguirsi sul prodotto nella sua forma finita.
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