before wp_enqueue_style https://crs.ul.com/wp-content/themes/CRS-Multilanguage/style.css after wp_enqueue_style La Comunità Andina completa la stesura dei regolamenti tecnici per l'etichettatura dei capi d'abbigliamento e della pelletteria, degli articoli da viaggio e simili | UL Solutions Consumer and Retail Services
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Il 14 novembre 2019 la Comunità Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù) ha annunciato la stesura finale del Regolamento tecnico per l’etichettatura dei capi di abbigliamento (Risoluzione n. 2109) e del Regolamento tecnico per l’etichettatura delle calzature, della pelletteria, degli articoli da viaggio e simili (Risoluzione n. 2107).

1. Regolamento tecnico per l’etichettatura dei capi di abbigliamento (Risoluzione n. 2109)

Il regolamento stabilisce le informazioni minime che devono essere riportate sull’etichetta degli indumenti prodotti o importati che vengono commercializzati all’interno della subregione andina. Tratta inoltre delle condizioni in cui tali informazioni devono essere presentate, al fine di evitare pratiche che possano indurre in errore i consumatori o gli utenti circa le caratteristiche del prodotto.

Le etichette dei capi di abbigliamento fabbricati devono contenere la composizione dei materiali con cui è realizzato il prodotto, le istruzioni per la pulizia e la conservazione, l’identificazione del produttore o dell’importatore, il paese di origine e la taglia o le dimensioni, a seconda dei casi.

Il Regolamento Tecnico entrerà in vigore entro 18 mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Accordo di Cartagena.

2. Regolamento tecnico sull’etichettatura delle calzature, della pelletteria, degli articoli da viaggio e simili (Risoluzione n. 2107)

Questa Risoluzione stabilisce quali informazioni minime devono essere presenti nell’etichetta delle calzature, della pelletteria, degli articoli da viaggio e articoli simili fabbricati e/o importati che vengono commercializzati all’interno della subregione andina:

  • Materiali predominanti che compongono il prodotto,
  • Identificazione del produttore o dell’importatore,
  • Numero indicante la taglia (solo per le calzature),
  • Paese di origine.

La dichiarazione dell’elenco dei requisiti di etichettatura e delle condizioni d’uso dei suddetti articoli distribuiti o fabbricati all’interno della Comunità Andina è contenuta nel Capitolo II di tale Regolamento Tecnico, mentre la procedura di valutazione della conformità viene trattata nel Capitolo III.

Questo Regolamento tecnico entrerà in vigore dodici (12) mesi dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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