Data di Pubblicazione Lunedì, 30 Giugno, 2014
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TestIl Regolamento (EU) N.301/2014 della Commissione, ha emendato il Regolamento XVII del Regolamento (CE) N.1907/2006 (REACH) e ha introdotto restrizioni per il Cromo VI in articoli di cuoio e loro parti.
È stato dimostrato che l’esposizione cutanea al Cromo VI può indurre sensibilizzazione e provocare una risposta allergica.
Sono state introdotte in particolare le seguenti nuove restrizioni:
- gli articoli in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato se contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco del cuoio;
- gli articoli con parti in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato qualora una di queste parti in cuoio contenga cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco di tale parte in cuoio.
Questo Regolamento si applica dal 1 Maggio 2015.
La restrizione non si applica all’immissione sul mercato di articoli usati già nella fase di uso finale nell’Unione prima del 1° Maggio 2015.
La norma EN ISO 17075 è il solo metodo di analisi attualmente disponibile e riconosciuto a livello internazionale per rilevare il Cromo VI nel cuoio.