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EuropaLa Commissione Europea ha deciso di applicare una parte della Direttiva Delegata della Commissione (UE) 2015⁄863 del 31 marzo 2015 che modifica l’Allegato II della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio con riferimento alla lista delle sostanze limitate, il 22 luglio 2019.
Tale esecuzione si applica alla restrizione per l’uso di ftalato di bis(2‑etilesil) (DEHP), butilbenzilftalato (BBP), dibutilftalato (DBP) e ftalato di diisobutile (DIBP) alle attrezzature elettriche ed elettroniche (EEE) e i loro cavi o pezzi di ricambio.
In generale, questa Direttiva limita l’uso delle seguenti sostanze pericolose così come elencate nell’Allegato II:
- Piombo (0,1 %)
- Mercurio (0,1 %)
- Cadmio (0,01 %)
- Cromo Esavalente (0,1 %)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
- Eteri di difenile polibromurati (PBDE) (0,1%)
- Ftalato di bis(2‑etilesil) (DEHP) (0,1%)
- Butilbenzilftalato (BBP) (0,1%)
- Dibutilftalato (DBP) (0,1%)
- Ftalato di diisobutile (DIBP) (0,1%)
In deroga, per i dispositivi medici, la restrizione per l’uso di queste sostanze verrà applicata il 22 luglio 2021 e riguarderà i dispositivi medici in vitro e gli strumenti per il controllo e il monitoraggio, inclusi gli strumenti per il controllo e il monitoraggio industriale e i loro cavi o pezzi di ricambio.
FONTE: Commission Delegated Directive (EU) 2015⁄863