before wp_enqueue_style https://crs.ul.com/wp-content/themes/CRS-Multilanguage/style.css after wp_enqueue_style La CE Stabilisce di Applicare Parte della Direttiva Delegata della Commissione (UE) 2015/863 nel luglio 2019 | UL Solutions Consumer and Retail Services
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La Commissione Europea ha deciso di applicare una parte della Direttiva Delegata della Commissione (UE) 2015863 del 31 marzo 2015 che modifica l’Allegato II della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio con riferimento alla lista delle sostanze limitate, il 22 luglio 2019.

Tale esecuzione si applica alla restrizione per l’uso di ftalato di bis(2‑etilesil) (DEHP), butilbenzilftalato (BBP), dibutilftalato (DBP) e ftalato di diisobutile (DIBP) alle attrezzature elettriche ed elettroniche (EEE) e i loro cavi o pezzi di ricambio.

In generale, questa Direttiva limita l’uso delle seguenti sostanze pericolose così come elencate nell’Allegato II:

  • Piombo (0,1 %)
  • Mercurio (0,1 %)
  • Cadmio (0,01 %)
  • Cromo Esavalente (0,1 %)
  • Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
  • Eteri di difenile polibromurati (PBDE) (0,1%)
  • Ftalato di bis(2‑etilesil) (DEHP) (0,1%)
  • Butilbenzilftalato (BBP) (0,1%)
  • Dibutilftalato (DBP) (0,1%)
  • Ftalato di diisobutile (DIBP) (0,1%)

In deroga, per i dispositivi medici, la restrizione per l’uso di queste sostanze verrà applicata il 22 luglio 2021 e riguarderà i dispositivi medici in vitro e gli strumenti per il controllo e il monitoraggio, inclusi gli strumenti per il controllo e il monitoraggio industriale e i loro cavi o pezzi di ricambio.

FONTE: Commission Delegated Directive (EU) 2015863

 

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