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Sostanze chimicheMercati
EuropaAggiunte ai sensi dell’Allegato XVII del REACH
Il 16 dicembre 2020 la Commissione Europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.) diverse modifiche in merito al Regolamento sulla Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche, denominate REACH, ai sensi dell’Allegato XVII, che sono le condizioni di restrizione — in particolare sulla fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di sostanze, miscele e articoli pericolosi.
Di seguito sono evidenziate le sostanziali aggiunte.
Sostanze cancerogene di categoria 1A e 1B aggiunte alle voci 28, 29 e 30 per renderle conformi al regolamento sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (CLP):
Voce 28 — Cancerogeni: Categoria 1B
- le righe relative a cobalto, benzo[rst]pentafene e dibenzo[b,def]crisene, dibenzo[a,h]pirene, si applicano dal 1 ottobre 2021
- le righe relative all’1,2‑diidrossibenzene, pirocatecolo, acetaldeide, etanale e spirodiclofen (ISO), 3-(2,4‑diclorofenil)-2-osso-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2‑dimetilbutirrato, si applicano a partire dal 5 luglio 2021
Voce 30 — Tossicanti per la riproduzione: Categoria 1A
- metilmercurio cloruro si applica a partire dal 1 ottobre 2021
Voce 30 — Tossicanti per la riproduzione: Categoria 1B
- le righe relative a cobalto, ossido di etilene, ossirano, etanolo, 2,2′-imminobis‑, N-(C13-15 ramificato e lineare alchil) derivati, diisoesil ftalato, halosulfuron-metile (ISO), metil 3‑cloro-5-{[(4,6‑dimetossipirimidina2-il) carbamoil]sulfamoil}-1- metil-1H-pirazol-4-carbossilato,2‑metilimidazolo e dibutilbis(pentan‑2,4‑dionato‑O,O’)stagno, si applicano a partire dal 1 ottobre 2021
- le righe relative al 2‑benzil-2-dimetilammino-4-morfolinobutirofenone, propiconazolo (ISO), (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4- diclorofenil)-4-propil‑1,3‑diossolan-2-il]metil}-1H‑1,2,4‑triazolo e 1‑vinilimidazolo, si applicano a partire dal 5 luglio 2021
Inoltre, nell’Appendice 10, la tabella è sostituita dalle seguenti norme armonizzate relative ai coloranti azoici:
- Organizzazione europea per la standardizzazione = CEN
Riferimento e titolo della norma armonizzata = EN ISO 17234–1:2015 Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti – parte 1: Determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici
Riferimento della norma sostituita = EN ISO 17234–1:2010 - Organizzazione europea per la standardizzazione = CEN
Riferimento e titolo della norma armonizzata = EN ISO 17234–2:2011 Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti – parte 2: Determinazione del 4‑amminoazobenzene
Riferimento della norma sostituita = CEN ISO/TS 17234:2003 - Organizzazione europea per la standardizzazione = CEN
Riferimento e titolo della norma armonizzata = EN ISO 14362–1:2017 Tessili – Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici – parte 1: Rilevamento dell’uso di alcuni coloranti azoici accessibili con e senza estrazione delle fibre
Riferimento della norma sostituita = EN 14362–1:2012 - Organizzazione europea per la standardizzazione = CEN
Riferimento e titolo della norma armonizzata = EN ISO 14362–3:2017 Tessili – Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici – parte 3: Rilevamento dell’uso di alcuni coloranti azoici che possono rilasciare il 4‑amminoazobenzene
Riferimento della norma sostituita = EN 14362–3:2012