before wp_enqueue_style https://crs.ul.com/wp-content/themes/CRS-Multilanguage/style.css after wp_enqueue_style EU: Attuazione del nuovo Regolamento DPI (EU) 2016/425 a decorrere dal 21 Aprile 2019 | UL Solutions Consumer and Retail Services
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Dal 21 Aprile, termina il periodo di transizione previsto dal Regolamento (EU) 2016425 sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) dell’Unione Europea e pertanto tutti i DPI immessi sul mercato Europeo dopo tale data dovranno essere valutati in accordo a questo Regolamento.

Ricordiamo che il nuovo Regolamento:

  • è allineato alla nuova politica legislativa che regolamenta i prodotti soggetti a marcatura CE,
  • modifica leggermente l’ambito e la categorizzazione del rischio dei prodotti,
  • chiarisce gli obblighi documentali degli operatori economici.

Tra gli obblighi documentali vi è l’obbligo di redigere la documentazione tecnica che deve comprendere una serie di informazioni come riportato nell’Allegato III del Regolamento.

La documentazione tecnica deve comprendere almeno gli elementi seguenti:

  1. una descrizione completa del DPI e dell’uso cui è destinato;
  2. una valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere;
  3. un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI;
  4. disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del DPI e dei suoi componenti, sottoinsiemi e circuiti;
  5. le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di cui al punto 4 e del funzionamento del DPI;
  6. i riferimenti delle norme armonizzate di cui all’articolo 14 che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione deve specificare le parti che sono state applicate;
  7. se le norme armonizzate non sono state applicate o lo sono state solo parzialmente, la descrizione delle altre specifiche tecniche che sono state applicate al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
  8. i risultati dei calcoli di progettazione, delle ispezioni e degli esami effettuati per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
  9. relazioni sulle prove effettuate per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e, se del caso, per stabilire la relativa classe di protezione;
  10. una descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante la produzione del DPI per garantire la conformità del DPI fabbricato alle specifiche di progettazione;
  11. una copia delle istruzioni e delle informazioni del fabbricante che figurano nell’allegato II, punto 1.4;
  12. per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, tutte le istruzioni necessarie per la fabbricazione di tali DPI sulla base del modello di base approvato;
  13. per i DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore, una descrizione delle misure che devono essere prese dal fabbricante durante il montaggio e il processo di produzione per garantire che ciascun esemplare di DPI sia conforme al tipo omologato e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili. Ricordiamo, come anche riportato nella linea guida sui DPI, che tra prodotti coperti da tale Regolamento vi sono anche i dispositivi destinati a proteggere la pelle dalle radiazioni non ionizzanti e che devono poter assorbire o riflettere la maggior parte dell’energia irradiata alle lunghezze d’onda nocive.

Ricordiamo infine che anche l’etichettatura dei prodotti dovrà essere rivista per riflettere i nuovi requisiti in quanto è richiesto il marchio CE.

URL sorgente: Regolamento (EU) 2016425

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