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EuropaIl 12 giugno è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2019⁄904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente.
Questa normativa mira a prevenire e ridurre l’impatto di determinati prodotti plastici sull’ambiente (in particolare acquatico) e sulla salute umana.
La Direttiva contiene diverse disposizioni relative ai prodotti in plastica monouso elencati nel suo allegato, ai prodotti fabbricati con plastica oxo-degradabile ed agli attrezzi da pesca contenenti plastica.
La presente Direttiva entra in vigore il 2 luglio 2019 mentre gli Stati Membri dovranno applicare la Direttiva a decorrere dal 3 luglio 2021 ed in altre date successive.
Inoltre la Commissione Europea ed il CEN dovranno emanare diversi documenti relativi all’applicazione di questa Direttiva.
Nello specifico, la presente Direttiva prevede tra l’altro:
- La riduzione del consumo di alcuni prodotti in plastica monouso quali tazze per bevande e contenitori per alimenti pronti per il consumo direttamente dal recipiente senza ulteriore preparazione, dal 3/7/2021 (art. 4).
- Il divieto di tutti i prodotti in plastica oxo-degradabile, dal 3/7/2021 (art. 5).
- Il divieto di diversi prodotti di plastica monouso compresi posate, piatti, cannucce, aste per palloncini, bastoncini cotonati oltre a tazze e contenitori per alimenti in polistirene espanso, dal 3/7/2021 (art.5).
- Per i contenitori in plastica di bevande fino a 3 litri (quali le bottiglie), l’obbligo che i loro tappi restino attaccati ai contenitori, dal 3/7/2024 (art. 6).
- L’obbligo, per le bottiglie per bevande in PET, di contenere almeno il 25% di plastica riciclata dal 2025 (art. 6).
- L’obbligo di una marcatura (sul prodotto o sul suo imballaggio) su tazze per bevande (se non già vietate), prodotti sanitari (assorbenti e tamponi igienici), salviettine umidificate e i prodotti del tabacco, dal 3/7/2021 (art. 7).
- L’estensione dei regimi di responsabilità del produttore per determinati prodotti in plastica monouso (ad esempio vari imballaggi per alimenti (contenitori, tazze ed altro), palloncini, salviettine umidificate) ed attrezzi da pesca, dal 31/12/2024 o dal 5/1/2023 (art. 8).
- L’individuazione di tassi minimi di raccolta differenziata di bottiglie per bevande pari al 77% entro il 2025 (art.9).
- Misure di sensibilizzazione per evitare la dispersione nell’ambiente di certi prodotti (quali vari imballaggi per alimenti (contenitori, tazze ed altro), palloncini, salviettine umidificate, prodotti del tabacco, sacchetti di plastica, prodotti sanitari) ed attrezzi da pesca, dal 3/7/2021 (art.10).