before wp_enqueue_style https://crs.ul.com/wp-content/themes/CRS-Multilanguage/style.css after wp_enqueue_style Materiali a contatto con gli alimenti: proposta di modifica del Regolamento UE 10/2011 | UL Solutions Consumer and Retail Services
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Il 5 marzo 2020, la Commissione europea (CE) ha presentato una notifica all’Organizzazione mondiale del commercio (WTO) inerente modifiche e correzioni che intende proporre per il Regolamento (UE) n. 10/2011 sulle materie plastiche e gli articoli destinati a venire a contatto con sostanze alimentari.

La proposta di modifica del Regolamento 10/2011 (che costituirebbe il 15° emendamento dalla nascita del Regolamento) aggiorna l’allegato I dell’articolato di legge, implementandone la lista di sostanze autorizzate per la fabbricazione di articoli ed imballaggi in plastica destinati al contatto alimentare.

Introduce inoltre, sulla base di recenti opinioni scientifiche fornite da ESFA, nuove restrizioni di carattere generale applicabili a tutti i materiali plastici.

La lista di sostanze/metalli (Allegato II del Regolamento) per cui deve essere valutata la migrazione viene pertanto estesa includendo elementi come l’Arsenico, il Cadmio, il Cromo, il Piombo ed il Mercurio.

La Commissione europea ritiene che siano attualmente disponibili strumenti che consentono di ridurre il limite di rilevazione per le ammine aromatiche primarie, attualmente stabilito in 0,01 mg per kg di alimento (o di simulante alimentare).

E’ auspicabile pertanto fissare un limite di rilevazione più basso, proposto pari a 0,002 mg kg di alimento o simulante alimentare.

Le regole standardizzate per valutare la migrazione globale (condizioni definite “OM” all’interno del Regolamento) si sono rilevate finora troppo rigide e stringenti per alcune categorie di articoli, come taluni utensili da cucina. La proposta di emendamento intenderebbe introdurre quindi una nuova condizione di prova denominata “OM0” e utilizzabile per valutare i livelli di migrazione globale derivante da articoli in plastica e stoviglie usate esclusivamente a temperatura ambiente o di refrigerazione per brevi periodi di tempo.

L’approvazione dell’emendamento potrebbe concretizzarsi entro giugno 2020: l’articolo 2 della proposta contempla comunque un periodo di transizione per consentire alle società di adeguarsi alle modifiche. Se questa data dovesse essere confermata, articoli in plastica immessi sul mercato prima di dicembre 2020 potranno rimanervi fino a giugno 2022 e fino all’esaurimento delle scorte.

Fonte 1, Fonte 2

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