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TestIn data 11 agosto 2020, il Ministero francese ha pubblicato la nuova legge “Arrêté du 5 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge” (Ordinanza del 5 agosto 2020 relativa ai materiali e agli oggetti in gomma destinati a venire a contatto con alimenti e succhietti per neonati e bambini piccoli).
La nuova legge sostituisce e abroga l’ordinanza del 9 novembre 1994, che riguardava i materiali e gli articoli in gomma a contatto con alimenti e bevande (versione consolidata fino a giugno 2020 disponibile nelle fonti a piè di pagina per riferimento).
La nuova leggge (applicabile alla gomma naturale e agli elastomeri termoplastici vulcanizzati, esclusi gli elastomeri siliconici) introduce diverse importanti modifiche, aggiornando gli elenchi delle sostanze autorizzate, nonché le corrispondenti restrizioni e specifiche in accordo a “nuove informazioni scientifiche” e aggiornando le “regole per la verifica del conformità dei materiali e degli articoli in gomma”, insieme all’introduzione di un “nuovo requisito per la dichiarazione di conformità”.
La nuova ordinanza entrerà in vigore il 1° luglio 2021. I prodotti conformi “all’Ordinanza vigente prima dell’entrata in vigore della nuova legge e che sono immessi sul mercato prima del 1° luglio 2021, possono continuare a essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte”.
I punti salienti di alcune importanti disposizioni della nuova ordinanza sono riassunti qui di seguito:
ARRÊTÉ DU 5 AOÛT 2020 RELATIF AUX MATÉRIAUX ET OBJETS EN CAOUTCHOUC DESTINÉS À ENTRER EN CONTACT AVEC DES DENRÉES ALIMENTAIRES ET AUX SUCETTES POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS-ÂGE
SEZIONE — Articolo 1
CONTENUTO:
- Materiali e articoli in gomma a contatto con gli alimenti, succhietti di gomma per neonati e bambini piccoli, nonché materiali intermedi e sostanze utilizzate nella loro fabbricazione
- Tettarelle per neonati e bambini piccoli realizzati in elastomero o gomma quando espressamente menzionato dalla legge
SEZIONE — Articolo 3
CONTENUTO:
- I materiali in gomma devono essere fabbricati utilizzando sostanze che rientrano nell’allegato I “Monomeri, sostanze di partenza e agenti modificatori autorizzati”, fatte salve le specifiche ivi contenute
- Possono essere prodotti utilizzando sostanze chimiche ai sensi dell’allegato VIII “Elenco dei componenti autorizzati soggetti alla presentazione della domanda necessaria per la loro valutazione prima del 1° luglio 2025”, a meno che non venga presentato un fascicolo di valutazione prima di tale data e venga concessa esplicita autorizzazione all’uso
SEZIONE — Articolo 4
CONTENUTO:
- Solo gli additivi di cui all’allegato II possono essere utilizzati nella fabbricazione di materiali e oggetti in gomma
- Coloranti e pigmenti devono essere conformi ai criteri di purezza di cui all’allegato VII per metalli pesanti, ammine aromatiche e policlorobifenili (PCB)
- L’uso di sostanze nanoforme è vietato a meno che queste non siano autorizzate o menzionate negli allegati II e VIII
SEZIONE — Articolo 6
CONTENUTO:
I materiali e gli oggetti in gomma a contatto con gli alimenti nel loro stato finito devono rispettare i seguenti parametri:
- Contenuto di composti organici volatili
- Migrazione specifica di n‑nitrosamine e sostanze n‑nitrosabili
- Migrazione specifica di ammine aromatiche primarie e ammine aromatiche secondarie
- Migrazione specifica di formaldeide e esametilenetetramina
- Contenuto totale di piombo, cadmio, antimonio, mercurio e arsenico
- Reazione negativa ai perossidi
- Migrazione specifica di metalli (bario, rame, alluminio, zinco)
SEZIONE — Articolo 7
CONTENUTO:
Descrive in dettaglio le regole per il controllo di conformità di SML e OML, includendo una tabella per le condizioni di prova all’allegato III
SEZIONE — Articolo 8
CONTENUTO:
Tettarelle e succhietti in materiale elastomerico e gomma per lattanti e bambini piccoli devono essere testati secondo il metodo di cui alla parte A dell’allegato IV per le n‑nitrosammine e le sostanze n‑nitrosabili
SEZIONE — Articolo 12
CONTENUTO:
Descrive i requisiti per una dichiarazione di conformità, dettagliando le informazioni richieste all’Allegato V