before wp_enqueue_style https://crs.ul.com/wp-content/themes/CRS-Multilanguage/style.css after wp_enqueue_style Francia: pubblicata nuova legge su materiali ed articoli per bambini in gomma | UL Solutions Consumer and Retail Services
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In data 11 agosto 2020, il Ministero francese ha pubblicato la nuova legge “Arrêté du 5 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge” (Ordinanza del 5 agosto 2020 relativa ai materiali e agli oggetti in gomma destinati a venire a contatto con alimenti e succhietti per neonati e bambini piccoli).
La nuova legge sostituisce e abroga l’ordinanza del 9 novembre 1994, che riguardava i materiali e gli articoli in gomma a contatto con alimenti e bevande (versione consolidata fino a giugno 2020 disponibile nelle fonti a piè di pagina per riferimento).

La nuova leggge (applicabile alla gomma naturale e agli elastomeri termoplastici vulcanizzati, esclusi gli elastomeri siliconici) introduce diverse importanti modifiche, aggiornando gli elenchi delle sostanze autorizzate, nonché le corrispondenti restrizioni e specifiche in accordo a “nuove informazioni scientifiche” e aggiornando le “regole per la verifica del conformità dei materiali e degli articoli in gomma”, insieme all’introduzione di un “nuovo requisito per la dichiarazione di conformità”.
La nuova ordinanza entrerà in vigore il 1° luglio 2021. I prodotti conformi “all’Ordinanza vigente prima dell’entrata in vigore della nuova legge e che sono immessi sul mercato prima del 1° luglio 2021, possono continuare a essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte”.

I punti salienti di alcune importanti disposizioni della nuova ordinanza sono riassunti qui di seguito:

ARRÊTÉ DU 5 AOÛT 2020 RELATIF AUX MATÉRIAUX ET OBJETS EN CAOUTCHOUC DESTINÉS À ENTRER EN CONTACT AVEC DES DENRÉES ALIMENTAIRES ET AUX SUCETTES POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS-ÂGE

SEZIONE — Articolo 1

CONTENUTO:

  • Materiali e articoli in gomma a contatto con gli alimenti, succhietti di gomma per neonati e bambini piccoli, nonché materiali intermedi e sostanze utilizzate nella loro fabbricazione
  • Tettarelle per neonati e bambini piccoli realizzati in elastomero o gomma quando espressamente menzionato dalla legge

SEZIONE — Articolo 3

CONTENUTO:

  • I materiali in gomma devono essere fabbricati utilizzando sostanze che rientrano nell’allegato I “Monomeri, sostanze di partenza e agenti modificatori autorizzati”, fatte salve le specifiche ivi contenute
  • Possono essere prodotti utilizzando sostanze chimiche ai sensi dell’allegato VIII “Elenco dei componenti autorizzati soggetti alla presentazione della domanda necessaria per la loro valutazione prima del 1° luglio 2025”, a meno che non venga presentato un fascicolo di valutazione prima di tale data e venga concessa esplicita autorizzazione all’uso

SEZIONE — Articolo 4

CONTENUTO:

  • Solo gli additivi di cui all’allegato II possono essere utilizzati nella fabbricazione di materiali e oggetti in gomma
  • Coloranti e pigmenti devono essere conformi ai criteri di purezza di cui all’allegato VII per metalli pesanti, ammine aromatiche e policlorobifenili (PCB)
  • L’uso di sostanze nanoforme è vietato a meno che queste non siano autorizzate o menzionate negli allegati II e VIII

SEZIONE — Articolo 6

CONTENUTO:

I materiali e gli oggetti in gomma a contatto con gli alimenti nel loro stato finito devono rispettare i seguenti parametri:

  • Contenuto di composti organici volatili
  • Migrazione specifica di n‑nitrosamine e sostanze n‑nitrosabili
  • Migrazione specifica di ammine aromatiche primarie e ammine aromatiche secondarie
  • Migrazione specifica di formaldeide e esametilenetetramina
  • Contenuto totale di piombo, cadmio, antimonio, mercurio e arsenico
  • Reazione negativa ai perossidi
  • Migrazione specifica di metalli (bario, rame, alluminio, zinco)

SEZIONE — Articolo 7

CONTENUTO:

Descrive in dettaglio le regole per il controllo di conformità di SML e OML, includendo una tabella per le condizioni di prova all’allegato III

SEZIONE — Articolo 8

CONTENUTO:

Tettarelle e succhietti in materiale elastomerico e gomma per lattanti e bambini piccoli devono essere testati secondo il metodo di cui alla parte A dell’allegato IV per le n‑nitrosammine e le sostanze n‑nitrosabili

SEZIONE — Articolo 12

CONTENUTO:

Descrive i requisiti per una dichiarazione di conformità, dettagliando le informazioni richieste all’Allegato V

 

Fonte 1

Fonte 2

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