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TestQuesto decreto contiene le seguenti disposizioni:
- Articoli 2 e 3 — Definizione e uso dei termini “cuoio”, “pelle”, ” cuoio pieno fiore”, “cuoio rivestito”, “pelliccia” e ” rigenerato di fibre di cuoio”.
- Articolo 4 — Etichettatura e marcatura dei materiali nonché dei prodotti fabbricati con questi, se indicati, con gli stessi termini, attraverso qualsiasi forma di presentazione e comunicazione, anche elettronica, al fine di fornire una corretta informazione al consumatore.
Data di pubblicazione:
26 giugno 2020
Data di entrata in vigore:
24 ottobre 2020