before wp_enqueue_style https://crs.ul.com/wp-content/themes/CRS-Multilanguage/style.css after wp_enqueue_style Aggiornamenti e sintesi degli obblighi per le aziende cosmetiche del Regno Unito | UL Solutions Consumer and Retail Services
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Il 31 gennaio il Regno Unito (UK) è uscito dall’Unione Europea (UE) come stabilito dal Withdrawal Agreement approvato dall’UE e dal Regno Unito che ha scongiurato il pericolo di separazione del Regno Unito dall’UE senza un accordo (no deal).

L’associazione Cosmetica Italia ha pubblicato un riepilogo aggiornato degli obblighi assunti dalle aziende cosmetiche britanniche dopo la Brexit.

Questi sono:

  • Dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito è diventato un paese terzo rispetto all’UE.
  • Il periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020 (parte quattro, articolo 126 dell’accordo di recesso) è entrato in vigore, pertanto la legislazione europea, compreso il Regolamento 12232009, continuerà ad essere applicata nel Regno Unito fino alla fine dell’attuale periodo di transizione.
  • Un produttore o importatore con sede nel Regno Unito non sarà più considerato un operatore economico con sede nell’UE. Allo stesso tempo, un operatore economico dei 27 Stati membri, considerato distributore di prodotti britannici prima della Brexit, diventerà un importatore di cosmetici da un paese terzo e dovrà rispettare tutti gli obblighi in quanto importatore previsti dal regolamento 12232009.
  • I responsabili con sede nel Regno Unito non saranno più riconosciuti come tali dall’UE e dovranno quindi essere sostituiti da responsabili con sede in uno dei 27 Stati membri.
  • Se un prodotto viene fabbricato in un altro paese extracomunitario e viene importato nel Regno Unito per essere commercializzato nell’UE, una persona responsabile deve essere presente in uno dei 27 Stati membri.

Fonte

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