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Audit di conformità normativa Current Good Manufacturing Practices (cGMP) Servizi di Responsible Sourcing SmartInsights™, la Piattaforma di UL per l'Accesso al Mercato GlobaleLa Commissione europea (CE) ha pubblicato il Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2018⁄775 che stabilisce le regole per l’applicazione dell’articolo 26, par. 3, del Regolamento (UE) n. 1169⁄2011 sulla fornitura di Informazioni Alimentari ai consumatori, in merito alle regole per indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.
Tale Regolamento fornisce i requisiti per l’indicazione del paese di origine dei prodotti alimentari. Il paese di origine o il luogo di provenienza di un ingrediente primario diverso da quello del paese di origine o del luogo di provenienza dell’alimento indicato in etichetta, devono essere indicati in uno dei seguenti modi:
(a) con riferimento a una delle aree geografiche di cui all’Articolo 2, comma (a);
(b) o dichiarato come segue: “(nome dell’ingrediente primario) proviene/non proviene da (paese di origine o luogo di provenienza dell’alimento)” o una formulazione simile che potrebbe avere lo stesso significato per il consumatore.
Le modalità di presentazione delle informazioni sono dettagliate all’Articolo 3 di questo Regolamento.
Tale Regolamento è entrato in vigore il 1° Giugnost2018. Verrà applicato dal 1° aprilest2020.