before wp_enqueue_style https://crs.ul.com/wp-content/themes/CRS-Multilanguage/style.css after wp_enqueue_style La CE pubblica la normativa 2018/2005 per modificare il punto 51 dell'allegato XVII del regolamento REACH | UL Solutions Consumer and Retail Services
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Il 18 dicembre, la Commissione Europea ha pubblicato la normativa 2018⁄2005 che modifica il punto 51 dell’allegato XVII del regolamento REACH relativo ad alcuni ftalati.

Alcuni dei principali cambiamenti introdotti sono:

  • Le restrizioni si applicano a tutti gli articoli (a meno che non siano espressamente esclusi), NON solo ai giocattoli e agli articoli di puericultura.
  • Un altro ftalato, il DIBP (CAS N°84–69‑5), è stato aggiunto all’elenco (ftalati attualmente limitati: DEHP, DBP, BBP).
  • Sono stati aggiunti dei chiarimenti per definire meglio il significato di “materiali plastificati”, “contatto prolungato con la pelle umana” e “articoli di puericultura”.

Per materiale plastificato si intende uno qualsiasi dei seguenti materiali omogenei:

  • Cloruro di polivinile (PVC), cloruro di polivinilidene (PVDC), polivinilacetato (PVA), e poliuretani
  • Qualsiasi altro polimero (compresi, tra l’altro, schiume polimeriche e materiali in gomma) ad eccezione della gomma siliconica e dei rivestimenti in lattice naturale
  • Rivestimenti superficiali, rivestimenti antiscivolo, finiture, decalcomanie e disegni stampati
  • Adesivi, sigillanti, pitture, e inchiostri.

Le restrizioni non si applicano ad alcuni articoli, quali:

  • Articoli esclusivamente destinati all’uso industriale o agricolo o destinati esclusivamente all’uso all’aria aperta a condizione che nessun materiale plastificato entri in contatto con le mucose o in contatto prolungato con la pelle dell’uomo.
  • Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti nel campo di applicazione della normativa (CE) No 1935⁄2004 o Regolamento della Commissione (UE) No 10/2011.
  • Apparecchiature elettriche e elettroniche nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE.

Il regolamento è entrato in vigore il 7 gennaio 2019. Gli emendamenti della restrizione per:

  • DIBP in giocattoli o articoli per l’infanzia (punto 51.2)
  • DEHP, DBP, BBP, DIBP in altri articoli (punto 51.3)

si applicheranno dal 7 luglio 2020.

URL fonte: Regolamento della Commissione (UE) 20182005

  

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