before wp_enqueue_style https://crs.ul.com/wp-content/themes/CRS-Multilanguage/style.css after wp_enqueue_style La Commissione Europea pubblica il Regolamento che modifica l'Allegato (CE) N. 1907/2006 (Reach) per elencare certe sostanze per i Tessuti e le Calzature. | UL Solutions Consumer and Retail Services
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La Commissione Europea (CE) ha pubblicato il Regolamento 20181513, che modifica l’Allegato XVII al Regolamento N. 19072006 (REACH) e che elenca elencare certe sostanze classificate come cancerogene, mutageniche o tossiche per la riproduzione (CMR), categoria 1A or 1B.

Questo Regolamento aggiorna l’Allegato XVII al Regolamento (CE) N 19072006 per aggiungere la voce 72 che contiene 33 sostanze CMR e le loro restrizioni. Le 33 sostanze CMR che sono incluse in questa restrizione possono essere raggruppate come:

  • Metalli pesanti (composti del Cadmio, Cromo VI, Arsenico, Piombo)
  • Idrocarburi aromatici clorurati
  • Ftalati
  • Alcuni solventi
  • Benzene
  • Idrocarburi Aromatici Policiclici (PAHs)
  • Coloranti Cancerogeni e Ammine aromatiche 
  • Formaldeide
  • Chinolina

Queste nuove restrizioni riguardano:

  • Vestiti o relativi accessori
  • Tessuti non destinati all’abbigliamento che entrano in contatto con la pelle umana in un modo simile ai vestiti sotto condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili 
  • Calzature

Questo Regolamento è entrato in vigore il 1º novembre 2018. La restrizione è applicabile ai prodotti messi nel mercato dopo il 1º novembre 2020.

FONTE

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