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TestCon la pubblicazione della Direttiva (UE) 2018⁄725, la Commissione Europea ha ridotto il limite di migrazione previsto per il Cromo VI come materiale rimovibile dai giocattoli tramite raschiatura (categoria III). La precedente Direttiva 2009/48/CE stabiliva un limite per il Cromo VI per: materiale rimovibile dai giocattoli tramite raschiatura, vernici usate nei giocattoli, polimeri duri e molli, legno, tessuti e altro ancora. Il valore limite attuale, pari a 0,2 mg/kg, si basa su una dose praticamente sicura di 0,0053 μg di Cromo VI per kg di peso corporeo al giorno.
Nel 2015, su richiesta della Commissione Europea, il Comitato Scientifico sui Rischi Sanitari e Ambientali (SCHER) ha valutato la potenziale cancerogenicità orale del Cromo VI. Dopo una lunga indagine, lo SCHER ha considerato 0,0002 μg di VI di Cromo per kg di peso corporeo al giorno come dose appropriata virtualmente sicura. Lo SCHER ha proposto 0,0094 mg/kg come limite riveduto per il Cromo VI nel materiale rimovibile dai giocattoli tramite raschiatura nella loro opinione “Cromo VI nei giocattoli”.
Tuttavia, la conformità con il limite proposto non può essere verificata con il metodo di prova standard europeo, EN 71–3:2013+A1:2014, poiché il limite proposto è quasi sei volte inferiore alla concentrazione più bassa (0,053 mg/kg) che può essere quantificata in modo affidabile con il metodo di prova.
Per questo motivo, il sottogruppo “Sostanze chimiche” del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli istituito dalla Commissione Europea ha raccomandato di abbassare il limite per il Cromo VI dagli attuali 0,2 mg/kg a 0,053 mg/kg.
Il Comitato Europeo di Normazione (CEN) sta attualmente riesaminando il metodo di prova nella norma EN 71–3 per migliorare il limite di rilevabilità del Cromo VI. Un metodo di prova rivisto dovrebbe essere disponibile a breve, consentendo misurazioni di concentrazioni affidabili fino a 0,0025 mg/kg. Sarà quindi possibile rafforzare il valore limite per il Cromo VI nel materiale per giocattoli rimovibile tramite raschiatura.
Il nuovo limite entrerà in vigore dal 18 Novembre 2019.
mg/kg in materiale secco, fragile, in polvere o flessibile | mg/kg in materiale liquido o colloso | mg/kg in materiale per giocattoli rimovibile tramite raschiatura | |
Limiti attualmente in vigore
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0,02
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0,005
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0,2
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Limiti applicabili dal 18 novembre 2019
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0,02
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0,005
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0,053
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