Data di Pubblicazione Mercoledì, 25 Maggio, 2016
Settori
Sostanze chimicheMercati
EuropaServizi
TestRecentemente la Commissione Europea con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2016⁄293 ha modificato il regolamento (CE) n 850⁄2004 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP), aggiungendo l’esabromociclododecano (HBCDD) all’allegato I del regolamento POP.
Secondo il regolamento, l’HBCDD è ammesso in concentrazioni pari o inferiori a 100 mg/kg (0,01 % in peso) se presente in sostanze, preparati, articoli o come componente di parti di articoli in cui è utilizzato come ritardante di fiamma.
Attualmente l’HBCDD è iscritto nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907⁄2006, per cui può essere immesso in commercio o usato dopo il 21 agosto 2015 solo se vi è un’apposita autorizzazione a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907⁄2006 o se tale autorizzazione è stata richiesta prima del 21 febbraio 2014 e la relativa decisione è tuttora pendente.
Il Regolamento (UE) 2016⁄293 è entrato in vigore a Marzo 2016.
Gli articoli contenenti esabromociclododecano già in uso prima del o il 22 marzo 2016 possono ancora essere usati e immessi in commercio.